L'Italia ha stabilito per decreto come si può usare il riconoscimento facciale con intelligenza artificiale nell'accesso a luoghi ed eventi: sempre dopo l'acquisizione delle immagini, mai in tempo reale. Lo stesso articolo dice chi può pagare gli impianti — il gestore del luogo o l'organizzatore dell'evento — e che poi vengono ceduti in comodato gratuito alla questura, che ne acquisisce la disponibilità completa ed esclusiva.
Cosa dice il decreto
La norma è il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, che adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di uso di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, come atto 26G00179, ed è in vigore dal 30 settembre 2026. Le citazioni che seguono sono tratte dall'«ATTO COMPLETO» stampato di quell'atto.
Ciò che riguarda chi organizza eventi sta in un solo articolo, il 10, all'interno del Titolo I, dedicato all'uso di sistemi di IA per l'attività di polizia. La sua rubrica lo riassume: «*Disposizioni in materia di sistemi di videosorveglianza dotati della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori, integrata dall'intelligenza artificiale, per il contrasto dei reati*».
Il comma 1 non autorizza nuove telecamere: parte da quelle già consentite dalla legge. «*In tutti i casi in cui specifiche disposizioni di legge consentono l'installazione di sistemi di videosorveglianza, tali sistemi possono essere integrati con componenti di intelligenza artificiale*», nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e del Regolamento IA.
Queste componenti si attivano solo nei casi e con le modalità dei commi 2 e 3, e sempre con uno sfasamento temporale: «*L'attivazione è effettuata successivamente all'acquisizione delle immagini, con un intervallo di tempo tale da non configurare un'identificazione biometrica remota in tempo reale*» ai fini del Regolamento IA. Quell'intervallo è il cardine su cui regge l'intero impianto normativo.
Da qui in poi ci sono due regimi. Quello del comma 2 passa per un giudice: per il riconoscimento a posteriori di una persona ricercata in quanto indiziata di un reato, il pubblico ministero — su richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno attivato i sistemi — chiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari «*senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dal loro avvio*», e il giudice autorizza con decreto motivato «*entro le successive quarantotto ore*». Senza autorizzazione o fuori termine, l'uso si interrompe e vengono cancellati i dati, i risultati e gli output, salvo che costituiscano corpo del reato.
Quello del comma 3 non passa per un giudice. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 10, primo comma, del Regolamento IA, non serve autorizzazione quando le tecnologie si usano «*esclusivamente dopo la commissione di un reato al solo fine dell'identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata*», sulla base di elementi oggettivi e verificabili collegati al fatto. In questo caso risponde in via diretta ed esclusiva l'ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore o, al di fuori di questa ipotesi, l'ufficiale di polizia giudiziaria dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
Il biglietto scansionato è l'anello di congiunzione
Il comma 4 è quello che trasforma una norma di politica criminale in una norma che passa dalla biglietteria. Dice che, sulla base dei criteri del comma 12, lettera a), l'uso dei sistemi del comma 1 «*comporta il trattamento automatizzato, delle immagini del volto delle persone che accedono a luoghi o a eventi per i quali sussistono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, senza elaborazione dei relativi dati biometrici*». La sequenza si articola in tre passaggi.
All'ingresso si acquisisce e si tratta in modo automatizzato l'immagine del volto di chiunque entri, e queste immagini si memorizzano in locale, nella base dati di riferimento del comma 12, lettera b). In quella stessa base dati entra anche qualcos'altro: «*Nella medesima base dati sono altresì memorizzati, senza ricorrere a tecnologie di riconoscimento biometrico, i corrispondenti dati anagrafici e, ove previsto un posto assegnato, il relativo identificativo, acquisiti mediante la scansione elettronica dei titoli di accesso*».
E solo dopo il reato entra in gioco il dato biometrico: «*Successivamente alla commissione di un fatto di reato, l'attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale comporta l'elaborazione dei dati biometrici delle immagini presenti nella base dati locale di cui al primo periodo, cui sono associati i dati memorizzati ai sensi del secondo periodo, per l'effettuazione del confronto a posteriori con i dati biometrici estratti dalle immagini del volto della persona indiziata del reato*». L'anello che unisce un volto a un nome non lo mette un algoritmo di identità. Lo mette la scansione del titolo di accesso.
Termini e garanzie dell'articolo 10
| Garanzia | Cosa dice l'articolo 10 |
|---|---|
| Titolare del trattamento | Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza (comma 5) |
| Valutazione d'impatto | Preventiva e con consultazione del Garante, ai sensi degli articoli 23 e 24 del d.lgs. 51/2018; è ammessa un'unica valutazione valida per tutti i sistemi analoghi (comma 6) |
| Conservazione dei dati | Sette giorni dalla raccolta e cancellazione automatica allo scadere del termine (comma 7) |
| Registro degli accessi | Solo persone autorizzate, con accessi e operazioni registrati in file di log non modificabili, conservati cinque anni (comma 8) |
| Finalità di polizia | Restano validi i termini di conservazione dell'articolo 10 del regolamento del d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 (comma 9) |
| Decisione automatizzata | Nessuna decisione con effetti giuridici negativi sulla persona può basarsi unicamente sul risultato del riconoscimento facciale (comma 10) |
| Usi vietati | Attivazione non mirata, senza collegamento con un reato o un procedimento penale, e controllo o identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati (comma 11) |
| Autorizzazione giudiziaria | Richiesta del pubblico ministero entro 48 ore dall'avvio e decreto motivato del giudice per le indagini preliminari nelle 48 ore successive (comma 2) |
| Costo pubblico | Dall'applicazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 14) |
Chi paga l'impianto
Il comma 13 è l'altra metà della notizia, quella che si legge in modo diverso dalla sedia dell'organizzatore. All'installazione e alla manutenzione delle componenti di IA e delle tecnologie biometriche del comma 1 «*possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i gestori dei luoghi di cui al comma 4, gli organizzatori o promotori degli eventi di cui al medesimo comma, ovvero chi ha la disponibilità delle strutture ove tali eventi si svolgono, in accordo con i proprietari*». Il testo menziona inoltre gli enti locali per le loro piattaforme di videosorveglianza.
La parola decisiva è «*possono*». È una facoltà, non un obbligo: il decreto non impone a nessuno di installare nulla. Lascia scritto che, se qualcuno lo installa, può essere il privato che gestisce il luogo o organizza l'evento.
Ciò che accade dopo è nella frase successiva: «*i predetti sistemi sono concessi in comodato gratuito alla questura, che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilità*». Chi paga l'impianto non lo gestisce: lo consegna in prestito senza contropartita e ne perde il controllo. E il comma 14 chiude il disegno: «*Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*».
Lo stesso comma 13 aggiunge una postilla sulla ripartizione dei ruoli in materia di dati — «*in relazione ai ruoli svolti nel trattamento dei dati personali*» —, rimanda al d.lgs. 51/2018 e fa salvo il comma 5. Qui ci fermiamo: il titolare del trattamento è il Ministero dell'interno, e quali conseguenze pratiche abbia questa postilla per un promotore non lo risolve il testo né lo interpreterà questo articolo.
Quello che ancora manca
L'articolo 10 si applica dal 30 settembre, ma il suo tassello operativo è ancora in sospeso. Il comma 12 rimanda a un decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante, che dovrà fissare quattro cose: i criteri per individuare i luoghi e gli eventi del comma 4; le modalità del trattamento automatizzato delle immagini del volto e della loro memorizzazione locale; le misure tecniche e organizzative di sicurezza; e gli obblighi del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento IA.
Al 13 ottobre 2026 quel decreto ministeriale non risulta emanato. Finché non esiste, non c'è un elenco ufficiale di quali luoghi e quali eventi presentano quelle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, né regole pubblicate su come si memorizzano le immagini in locale. Un organizzatore non può sapere oggi se il suo luogo o il suo evento rientrino nel perimetro.
C'è un secondo precedente da considerare. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2026, docweb 10275606, aveva esaminato lo schema di decreto prima della sua approvazione. Su quello che allora era l'articolo 10, comma 3 della bozza, l'autorità aveva obiettato alla «*memorizzazione locale dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi interessati*», perché non compatibile con l'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento IA, che ammette il riconoscimento facciale solo per «*ricerche mirate ex post di persone sospettate o condannate*». Aveva raccomandato che il trattamento avvenisse solo a posteriori sulle registrazioni, in base a esigenze operative concrete, e non in modo automatico durante la ripresa.
Il testo infine pubblicato sposta la previsione al comma 4 e aggiunge cinque parole: «*senza elaborazione dei relativi dati biometrici*». La coincidenza tra l'obiezione e la salvaguardia è notevole, e la raccontiamo come tale: una sequenza di fatti. Non esiste un documento che attesti che l'una sia causa dell'altra.
Perché conta
Per chi vende biglietti, il cambiamento di fondo riguarda la funzione. Finora la scansione all'ingresso serviva a due cose: verificare che il titolo fosse valido e contare le persone. Il comma 4 ne aggiunge una terza, e non è l'organizzatore a esercitarla: quella scansione è l'operazione che riversa i dati anagrafici — e il numero del posto, se previsto — in una base dati locale, insieme all'immagine del volto di chi è appena passato. Ciò che nel flusso di produzione è un controllo accessi diventa, nel disegno dell'articolo 10, l'anello che permette di dare un nome a un volto quando serve.
La seconda lettura è di bilancio, ed è quella che decide quanto di tutto questo si vedrà davvero. Il comma 14 impedisce allo Stato di spendere e il comma 13 dice chi può spendere: il gestore del luogo, l'organizzatore o chi ha la disponibilità della struttura. La capacità esiste nella misura in cui un soggetto privato la finanzi. Se questo si diffonderà nel circuito italiano di concerti e festival, lo farà con i soldi di locali e organizzatori.
La terza è di governance ed è la più scomoda: chi paga non comanda. Il comodato è gratuito e la questura acquisisce la disponibilità completa ed esclusiva del sistema. Il titolare del trattamento è il Ministero dell'interno e l'attivazione dipende da un giudice o da un ufficiale di pubblica sicurezza, mai da chi ha acquistato l'hardware. Finanziare l'impianto significa farsi carico del costo di un'infrastruttura che poi non si gestisce né si controlla.
Nulla di tutto questo è ancora un obbligo, e i criteri per sapere a quali eventi si applichi restano in sospeso. Ciò che è già definito è il finanziamento e la cessione del controllo, quindi quando arriverà il decreto del comma 12 la conversazione con il locale non partirà da zero.
Il contesto italiano indica la direzione del percorso. I permessi per gli spettacoli pubblici sono già una procedura complessa — qui la guida alle licenze di pubblico spettacolo —, l'emissione dei titoli è regolata dalla biglietteria con sigillo fiscale e SIAE e nel 2026 l'AGCOM ha sanzionato la vendita fuori dal sistema di emissione fino a 5.000 euro per evento accertato. L'Italia tratta da anni il titolo di accesso come un documento nominativo e tracciabile. L'articolo 10 aggiunge a quella tracciabilità il volto di chi lo presenta.
Cosa fare al riguardo
- Controlla cosa dice il contratto con il locale su videosorveglianza e intelligenza artificiale. I contratti di cessione dello spazio parlano di telecamere e sicurezza privata, non di componenti di IA abbinate a quelle telecamere. Chiedi per iscritto se il locale le possiede o prevede di integrarle, e se durante il tuo evento il sistema è ceduto in comodato alla questura.
- Documenta il flusso dei dati della scansione prima dell'evento. Se il lettore di biglietti alimenta una base dati locale di terzi, questo deve comparire nel tuo registro delle attività di trattamento e nell'informativa privacy dell'acquisto: la clausola che oggi firma l'acquirente è pensata per il controllo della capienza e l'invio del biglietto, e risulta insufficiente se nel locale esiste un sistema dell'articolo 10. Metti per iscritto anche il ruolo di ciascuna parte in quel flusso: piattaforma, personale d'ingresso, società di sicurezza e locale.
- Decidi cosa fare con la numerazione dei posti. Il comma 4 memorizza l'identificativo del posto assegnato quando esiste: un evento con posti numerati fornisce un dato in più rispetto a uno a ingresso libero. Verifica esattamente quale campo espone il tuo sistema nella scansione.
- Non accettare clausole che invocano l'articolo 10 come se fosse già definito. I criteri per individuare luoghi ed eventi devono essere fissati da un decreto del Ministro dell'interno che non risulta emanato. Fino ad allora, una richiesta basata su un elenco di locali interessati non ha alcuna norma pubblicata alle spalle.
- Tieni presenti i due termini nel caso un incidente sfoci in un procedimento. I dati della base locale si cancellano a sette giorni dalla raccolta; i log durano cinque anni.
- E prima della tecnologia, l'organizzazione dell'ingresso. Chi scansiona, con quale dispositivo e cosa succede se si guasta: come si organizza l'ingresso di un evento risolve più incidenti di qualunque componente di IA.
