Il Brasile ha pubblicato il 1º settembre nel Diário Oficial da União il Decreto n. 13.108, del 31 agosto 2026, che regola la vendita di biglietti per eventi. Non entra in vigore tutto insieme: l'articolo 26 rimanda una parte a venti giorni dopo.
Cosa è successo
Il testo ufficiale attua la Lei n. 8.078 del 1990, il Código de Defesa do Consumidor, nella vendita di biglietti. Lo firmano il presidente Luiz Inácio Lula da Silva e quattro ministri. Copre biglietterie, siti web, applicazioni e altri canali, ed esclude gli eventi sportivi, regolati dalla Lei n. 14.597 del 2023.
Il venditore primario deve comunicare il prezzo totale con le commissioni dettagliate fin dal primo contatto, «de forma clara, destacada e ostensiva» (art. 4, VI); impedire con mezzi tecnologici l'acquisto massivo, abusivo o speculativo, compreso quello fatto con sistemi automatizzati o script (art. 4, I); e offrire il trasferimento gratuito del biglietto a un terzo (art. 4, V). La parte tecnologica non vincola chi vende solo in biglietteria.
Le piattaforme di rivendita hanno un articolo dedicato: avvisare quando il biglietto supera il prezzo nominale, dire se chi vende è un privato o un'impresa, rimuovere gli annunci con indizi di automazione e avvertire in home page, nella pubblicità e prima del pagamento che non sono il canale ufficiale. Il decreto dichiara abusive le commissioni duplicate o senza un servizio dietro (art. 6), obbliga a conservare per due anni i dati di vendita senza identificazione personale (art. 15) e dichiara abusivo ostacolare l'accesso alla meia-entrada (art. 8).
Cosa è già obbligatorio e cosa aspetta venti giorni
L'articolo 26 divide il calendario in due. Venti giorni dopo la pubblicazione entrano in vigore gli articoli 4 e 5, il 13 e quelli da 15 a 18. Il resto vale dal 1º settembre.
Questa ripartizione decide il lavoro delle prossime settimane: la coda virtuale e il rimborso integrale non sono nella lista rinviata. Da subito, un sistema di accesso controllato deve indicare la posizione dell'utente, quante persone ha davanti e il tempo approssimativo che gli resta (art. 14). E in caso di cancellazione, rinvio o modifica rilevante bisogna restituire tutto quanto pagato, commissioni comprese, senza penali né trattenute quando la causa non dipende dal consumatore, e l'acquirente sceglie tra nuova data, credito o rimborso (artt. da 20 a 22).
Perché conta
Il decreto dedica un intero articolo alle piattaforme di rivendita, ma ciò che cambia per chi vende biglietti è il flusso di acquisto. L'articolo 13 obbliga a riservare il biglietto per il tempo necessario a completare l'acquisto, con il contatore in vista, e vieta che prezzo e commissioni si muovano durante quella prenotazione per passaggio di lotto, cambio di fascia o «mecanismo de precificação dinâmica»: una restrizione sul motore dei prezzi dinamici, non sul mercato secondario.
Il rimborso, che non aspetta, include le commissioni accessorie: cambia la politica dei rimborsi e chi si fa carico del costo di gestione. L'art. 7, §3 obbliga inoltre a conservare il criterio con cui si fissa ogni commissione.
Il decreto non fissa importi di sanzione: l'art. 23 rimanda al regime della stessa Lei n. 8.078 del 1990 e autorizza il Ministério da Justiça e Segurança Pública a emanare norme integrative. In Spagna la questione ha preso altre strade.